Anticipo trattamento di fine rapporto: come funziona?
Il lavoratore che dispone di una certa anzianità di servizio può conseguire un anticipo trattamento di fine rapporto, ovvero un’anticipazione del TFR acquisito fino al momento della richiesta. Questa deve essere comunicata al datore di lavoro e va giustificata da una delle ragioni previste dalla legge.
I riferimenti normativi dell’anticipo TFR
Il punto di riferimento normativo è costituto dall’articolo 2120 del codice civile. Al comma 8 l’articolo definisce l’anticipazione del TFR: “Il prestatore di lavoro, con almeno otto anni di servizio presso lo stesso datore di lavoro, può chiedere, in costanza di rapporto di lavoro, una anticipazione non superiore al 70 per cento sul trattamento cui avrebbe diritto nel caso di cessazione del rapporto alla data della richiesta”.
Ai lavoratori è consentito di richiedere un anticipo fino al 70% del TFR maturato al momento della richiesta dopo otto anni di lavoro. Il comma 8 definisce anche i limiti alle richieste di anticipazione del TFR: “le richieste sono soddisfatte annualmente entro i limiti del 10 per cento degli aventi titolo (ossia coloro che hanno 8 anni di servizio), e comunque del 4 per cento del numero totale dei dipendenti”.
Liquidazione anticipo trattamento di fine rapporto, quando è possibile richiederla?
Ma quali sono gli interventi che possono giustificare la richiesta di anticipazione TFR? Per fare chiarezza ci rifacciamo sempre all’articolo 2120 del codice civile, esso definisce come giustificate le seguenti occasioni:
- eventuali spese sanitarie per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche;
- acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli, documentato con atto notarile (atto notarile non più necessario, basta l’acquisto in itinere);
- spese durante l’astensione facoltativa per maternità;
- spese durante i congedi per la formazione extralavorativa o per la formazione continua.
Queste sono le uniche circostanze che assicurano la concessione, da parte del datore di lavoro, dell’anticipazione. I primi due casi citati sono disciplinati dal codice civile e dall’articolo 7 comma 1 della legge n. 53 del 2000 per le altre due istanze esaminate. È stata proprio quest’ultima legge risalente al 2000 ad aver considerato ultime due possibilità che rendono possibile l’anticipazione del TFR per i lavoratori a tempo indeterminato.
L’anticipazione può essere conseguita per un’unica volta durante il rapporto di lavoro ed è detratta a tutti gli effetti dal trattamento di fine rapporto.